di GIANLUIGI MAZZOLARI
- L-cisteina (E920),
- acido ascorbico (E300),
- acido fosforico, di- tri- e poli-fosfati (E338 - E452),
- biossido di silicio e silicati (E551-E559), consentiti in tutte le categorie di alimenti,
- glutine secco,
- farine di cereali maltati,
- estratti di malto,
- enzimi.
- lede il diritto dell’OSA finale, il panificatore, di esercitare la scelta se omettere o meno la loro presenza nel prodotto finito pane,
- rende il panificatore, professionale o domestico, “utilizzatore inconsapevole” con la conseguenza di tralasciare le necessarie buone pratiche a prevenzione dei possibili rischi cutanei e respiratori susseguenti al loro impiego.
· Legge n° 580/67 - Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, sostituita per quanto riguarda le norme relative agli sfarinati con:
· DPR 187/2001 - Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, che ne disciplina denominazioni di vendita e tipologie, rappresentando il riferimento normativo attuale quando si parla di farine.
Si aggiungono:
· Decreto MINSAN 13 aprile 1994, n. 351 - Regolamento concernente l'aggiunta di glutine alle farine destinate alla
panificazione ed alla fabbricazione di prodotti da forno.
· DECRETO MINSAN 6 aprile 1998, n. 172 - Regolamento recante norme per l'aggiunta di farine di cereali maltati, di estratti di malto e degli enzimi amilolitici alfa amilasi e beta amilasi alle farine di grano tenero, estendendolo alle imprese molitorie.
2) Normativa comunitaria
Il 31 dicembre 2008 venivano pubblicati, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, quattro nuovi provvedimenti comunitari a regolamentazione di additivi, aromi, enzimi e della procedura unica per la loro autorizzazione.
· REGOLAMENTO (CE) N. 1331/2008 del 16 dicembre 2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari
· REGOLAMENTO (CE) N. 1332/2008 del 16 dicembre 2008 relativo agli enzimi alimentari (…)
· REGOLAMENTO (CE) N. 1333/2008 del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari (…)
· REGOLAMENTO (CE) N. 1334/2008 del 16 dicembre 2008 relativo agli aromi (…)
Successivamente:
· REGOLAMENTO (UE) N. 234/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008
· REGOLAMENTO (UE) N. 1129/2011 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari:
Le nozioni legali di "additivo" e di "coadiuvante tecnologico", già contemplate nell’art.1 del D.M. n°209 del 27.02.96, sono confermate nell'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b) del REGOLAMENTO (CE) N. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari:
· per «additivo alimentare» s'intende qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell'imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti;
· per «coadiuvante tecnologico» s'intende ogni sostanza che:
i) non è consumata come un alimento in sé;
ii) è intenzionalmente utilizzata nella trasformazione di materie prime, alimenti o loro ingredienti, per esercitare
una determinata funzione tecnologica nella lavorazione o nella trasformazione; e
iii) può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi
derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non
abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito.
4) Definizione di OSA (Operatore del Settore Alimentare)
“persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo”.
5) Lisozima
Nel 2008, l’allora Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali esprimeva un parere sulla sicurezza dell’impiego del lisozima nella produzione di Grana Padano.
L’8 maggio 2018, su parere dell’Istituto Superiore di Sanità e del Consiglio Superiore di Sanità, il Ministero della Salute avalla con una circolare il passaggio di categoria del lisozima nel Grana Padano da “additivo conservante” a “adiuvante/coadiuvante tecnologico”.
Dopo 5 anni (!), con sentenza del 14.12.2023, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio, Sezione Terza Quater, nel procedimento N. 12994/2018 REG.RIC, annulla tale provvedimento.
Il lisozima (E1105) è uno dei pochi enzimi ad essere “già” incluso nell’atteso ”elenco comunitario”, insieme a invertasi (E 1103) e a ureasi, beta-glucanasi e lisozima utilizzati nel vino (vedasi nota 8ii).
6) Mazzolari G., Enzimi alimentari: gli “ingredienti” (s)conosciuti nella fermentazione panaria. Alimenta, commentario tecnico giuridico della produzione agro-alimentare, N.7/8 2018, pp. 150-155.
7) Industry Guidelines on the Safe Handling of Enzymes in the Bakery Supply Chain (AMFEP-FEDIMA)
A questo elenco ”di scuola” almeno due new entry meritano di essere menzionate:
· transglutamynase, le cui applicazioni come collante delle proteine trova impiego nelle produzioni gluten free e nell'effetto rinforzante di farine deboli;
· asparaginase, espressamente contemplata nel Reg. UE 2158/2017 quale misura di mitigazione della presenza di acrilamide nel pane e nei prodotti da forno.
1) Percorso normativo
i) L’utilizzo di alfa e beta-amilasi è stato introdotto dal Decreto Minsan 6 aprile 1998, n. 172, “per consentire anche in Italia, come già avviene da tempo in altri Paesi dell'Unione europea, l'aggiunta, alle farine di grano tenero, di farine di cereali maltati, di estratti di malto e di enzimi amilolitici alfa e beta amilasi e che tale operazione venga effettuata anche presso le imprese molitorie”.
(Successivamente, in altro contesto non coinvolto, è stata introdotta la denominazione “alfa e beta amilasi ed altri enzimi naturalmente presenti negli sfarinati utilizzati”, art. 3-aggiunte- D.P.R. 30.11.98 n. 502).
Da rilevare l’assenza di qualunque riferimento all’obbligo di essere riportati nell’etichettatura, contrariamente, ad es., al precedente Decreto Minsan 13 aprile 1994, n. 351, relativo all’aggiunta di glutine che, all’art.4, recita: “Le farine alle quali è stato aggiunto glutine debbono (…) riportare la dizione "con aggiunta di glutine".
L’assenza dell’obbligo di menzione nell’etichettatura non significa obbligo dell’assenza di menzione, poi comunque è subentrato il Reg. UE 1169/2011 con i suoi adempimenti.
ii) Il Regolamento CE n. 1332/2008 regolamenta espressamente gli "enzimi alimentari", così definiti e riconosciuti come tali solo se riportati nel costituendo “elenco comunitario degli enzimi alimentari”, con obbligo di elencazione in etichetta di ogni singolo enzima presente nei formulati che li contengono.
In attesa (siamo nel 2024!) della pubblicazione dell’elenco comunitario degli enzimi alimentari*, vale l’art.24: “(…) le disposizioni nazionali in vigore riguardanti l’immissione sul mercato e l’uso degli enzimi alimentari e degli alimenti prodotti con enzimi alimentari continuano ad applicarsi negli Stati membri”.
Passaggio sibillino: in realtà riguarda gli unici due enzimi regolamentati - invertasi (E 1103) e lisozima (E 1105) ed alcuni provvedimenti settoriali per vino e succhi di frutta, che solo una improvvida estensione (alle disposizioni nazionali) può portare il riferimento al Decreto Minsan 6 aprile 1998, n. 172 e relativa non menzione, anche se nel limite delle sole alfa e beta-amilasi, non di altri enzimi.
* Nel frattempo la Commissione ha pubblicato il Register of Food Enzymes to be considered for inclusion in the union list contenente la lista delle richieste di autorizzazione trasmesse dalla Commissione all’EFSA ai fini della valutazione sulla sicurezza d’uso di tali enzimi.
iii) Il combinato disposto dell’art.20 del Reg. (UE) 1169/2011 (“non è richiesta la menzione degli enzimi alimentari costituenti di un alimento che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici”) e dell’art.3 del Reg. (CE) 1333/2008 (“definizione di coadiuvante tecnologico”) legittima, si, la non menzione degli enzimi nell’ etichettatura ma, per essere rigorosi, del prodotto finito pane, non della materia prima farina.
iv) La tracciabilità ha la sua, non banale, ragion d’essere, di cui al Reg. CE 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare (…), art.3, punto 15: "rintracciabilità", la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
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