venerdì 19 agosto 2022

FORESTA, BOSCHI E UNA “SELVA NORMATIVA”

 di  RAOUL  ROMANO


Foto - Andrea Baldi 


Introduzione

I boschi italiani e di tutta Europa in controtendenza al resto del pianeta, sono da diversi decenni in una fase di forte espansione dopo aver rappresentato per secoli la principale fonte di approvvigionamento energetico, industriale e infrastrutturale. Il loro utilizzo e sfruttamento ha conosciuto nel tempo diverse tipologie e intensità, raggiungendo nella propria estensione un minimo storico tra il XIX e il XX secolo (12% di coefficiente di boscosità). Il quadro generale è oggi profondamente mutato.

Il progressivo aumento della superficie forestale nazionale (triplicata negli ultimi 60 anni raggiungendo il 39% della superficie territoriale nazionale – dati Iuti, 2017), è avvenuto principalmente a discapito di aree agricole e pascolive abbandonate per la prima volta dopo secoli, (la superficie forestale ha quasi superato quella utilizzata a seminativi – dati Iuti, 2017). Contemporaneamente è aumentata non solo la domanda di beni e servizi ma anche la vulnerabilità e i rischi a cui i boschi e il settore forestale italiano (le cui responsabilità per una tutela e utilizzo sostenibile si accrescono), sono sempre di più esposti. Tali rischi trovano origine rispettivamente nei mutamenti climatici e nella globalizzazione dei mercati creando perturbazioni ambientali, sociali e di mercato inattese.

In questo quadro a livello internazionale, europeo e anche nazionale diversi sono stati i cambiamenti sociali e politici che hanno condizionato l’approccio scientifico, sociale e normativo alle materie “foresta” e “selvicoltura”. In Italia si è assistito in generale a un incremento delle politiche che interessano la materia e si è venuto a creare un quadro politico e amministrativo complesso e frammentato in un contesto nazionale fortemente dipendente dall’estero nell’approvvigionamento di materie prime (legna ad uso energetico e legname ad uso industriale).

Contesto

Negli ultimi decenni è cresciuta l’attenzione alla conservazione e valorizzazione degli aspetti naturalistici ed oggi l’Italia è uno dei paesi europei con la più alta incidenza di aree sottoposte a vincoli ambientali (Parchi, Aree protette e Natura 2000) che interessano oltre il 27% della superficie forestale nazionale, rispetto ad una media europea del 21% (Fra, 2015). Per tutte le foreste italiane il regime di tutela rimane tra i più rigorosi d’Europa e l’utilizzo del bosco è sempre e comunque subordinato all’interesse pubblico, grazie anche ad una tradizione preunitaria che su questo principio ha costruito le successive normative di settore (Repubblica di Venezia, Granducato di Toscana e Regno Borbonico per citarne solo alcuni). In questa direzione particolare importanza assume il Regio Decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267 di “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani (Gazz. Uff., 17 maggio 1924, n. 117), con cui viene riconosciuto alle foreste un ruolo fondamentale nella regimazione delle acque e ancora oggi la maggior parte dei boschi nazionali risulta soggetta al vincolo idrogeologico (attualmente l’86,7%, Infc, 2005) con prescrizioni e limitazioni alla gestione selvicolturale. A tutto questo si aggiunge anche il vincolo paesaggistico che dal 1985 (Legge dell’8 agosto 1985, n. 431 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, GU Serie Generale n.197 del 22-08-1985) ricade sul 100% dei boschi italiani (caso unico in Europa). Su queste basi la selvicoltura, quale scienza della coltivazione del bosco e antichissima pratica colturale, trova oggi in Italia un corpus normativo molto dettagliato e complesso, sempre attento alle esigenze ecologiche e territoriali ma che non sostiene adeguatamente le necessità socioeconomiche locali e si scontra con una nuova percezione e sensibilità sociale nei confronti della natura.

Dal punto di vista produttivo nel nostro paese le cose sono profondamente cambiate e da una millenaria economia agrosilvopastorale, attenta a tutelare il proprio capitale naturale, siamo passati a una società industriale e culturalmente sempre più lontana dal territorio che idealizza oggi il mondo rurale, idolatrando spesso la natura.

In un contesto socioeconomico e ambientale sempre più globale, il patrimonio forestale italiano rimane il più ricco d’Europa per diversità biologica, ecologica e bio-culturale e assume insieme alle sue filiere produttive (prodotti legnosi e non legnosi), ambientali e turistico-ricreative un ruolo strategico e trasversale tra le politiche ambientali e di sviluppo del nostro Paese.

È emersa quindi l’esigenza di progettare a livello nazionale e in coerenza con gli indirizzi europei e internazionali una difesa del patrimonio, promuovendo una “intensificazione sostenibile” nell’uso delle risorse, garantendo in primo luogo la tutela del patrimonio e un equo sviluppo alle aree montane e alle aree interne del paese, prevedendo una maggiore produzione fuori foresta o in quelle porzioni di territorio maggiormente vocate, destinando porzioni di territorio alla protezione diretta e alla conservazione della biodiversità e altre in cui valorizzare la produzione sempre e comunque nel rispetto dei criteri internazionali di sostenibilità (Motta, 2018) e di tutela dell’interesse pubblico.

A questo proposito l’UE lavora per aggiornare la propria strategia forestale (Risoluzione Parlamento Europeo, 28 aprile 2015,) chiedendo agli Stati membri (SM) di valorizzare, in modo sostenibile, il capitale naturale e mette in evidenza che “l’uso del legno e di altri prodotti a base di legno come materie prime rinnovabili e non dannose per il clima da un lato, e una gestione sostenibile delle foreste dall’altro lato, svolgono un ruolo importante per il conseguimento degli obiettivi sociopolitici dell’Ue, come la transizione energetica, la mitigazione e l’adeguamento al cambiamento climatico e la realizzazione degli obiettivi previsti dalla strategia Europa 2020 e di quelli relativi alla biodiversità”.

In linea con gli indirizzi del Green Deal europeo (COM (2019) 0640) e al fine di perseguire gli impegni internazionali e gli obblighi europei sottoscritti, anche l’Italia lavora per costruire in una visione integrata di lungo periodo in materia forestale, basandosi su solide e puntuali conoscenze scientifiche che consentano di comprendere meglio le debolezze e le minacce del sistema, e quindi di calibrare efficacemente le politiche, le azioni e le risorse.

Le principali sfide a cui il settore forestale nazionale deve e può dare un concreto contributo sono oggi legate alla crisi climatica in atto (Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (2019/2930(RSP), Quinto Rapporto di Valutazione dell'IPCC “Climate Change and Land”, 2019), e di conseguenza alle esigenze di decarbonizzazione dell’economia e di sviluppo delle energie rinnovabili (COM (2018) 773 final; UNFCCC, 2015); alla protezione dell’ambiente (Council of the European Union, 12795/19), alla conservazione della biodiversità (COM(2020) 380 final) e al recupero funzionale e strutturale degli ecosistemi; alla tutela del paesaggio; all’uso efficiente delle risorse e alla necessità di sostenere uno sviluppo sostenibile (COM/2019/640 final) volto sempre di più verso una economia circolare (Nazioni Unite, 2015) e a garantire il presidio dei territori rurali e montani; alla commercializzazione e trasformazione di prodotti forestali di origine legale e, quindi, alla cooperazione internazionale per la protezione delle foreste e il ripristino dei territori degradati (Vd. UN Decade on Ecosystem Restoration).

Queste sfide richiedono un’ampia azione di governance locale e di comunicazione, anche in relazione ai tempi biologici di crescita delle foreste. Non è quindi possibile prescindere da una visione strategica lungimirante delle politiche di settore, e dal coordinamento tra le politiche di tutela ambientale e di sviluppo socioeconomico.

Denominatore comune a tutte le sfide rimane l’offerta complessiva dei servizi ecosistemici legati ai territori forestali (UN Decade on Ecosystem Restoration (2021-30), Natural Capital Coalition (2016), Natural Capital Protocol) che, quali "molteplici benefici forniti dagli ecosistemi al genere umano" (Millennium Ecosystem Assessment, 2005), rappresentano un riferimento unificante per promuovere l’integrità del patrimonio naturale, la Gestione Forestale Sostenibile e l’offerta di beni materiali e servizi all’intera società, come evidenziato dai quattro Rapporti sul Capitale Naturale nazionale pubblicati sul sito del Ministero della Transizione ecologica, ex Ministerio dell’ambiente (Art 67 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221, Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

Grazie alla capacità di svolgere molteplici e diversificate funzioni, le richieste e le attenzioni rivolte al patrimonio forestale sono spesso in conflitto. Per questo gli ecosistemi forestali necessitano di una attenta pianificazione, basata sul bilanciamento di interessi diversi (pubblico/privati, locali/globali, di breve/lungo periodo), che ne garantisca sempre la salvaguardia nel tempo.

Nel corso degli ultimi decenni gli scenari di politica internazionale ed europea inerenti la materia forestale, spesso delineati nelle politiche ambientali ed agricole, hanno fortemente influenzato l’evoluzione nazionale della normativa relativa alla gestione forestale e dello sviluppo del settore, nonché le politiche di conservazione e di tutela ambientale e paesaggistica.

In questo contesto l’attuale base normativa nazionale e regionale per il settore forestale rimaneva complessa e inadeguata rispetto alle nuove normative europee in materia e alle sempre più crescenti esigenze sociali ed economiche, oltre che insufficiente a garantire un’efficace e diffusa attuazione sul territorio nazionale delle azioni necessarie all’adempimento degli indirizzi e obblighi europei e degli impegni internazionali assunti dal nostro Paese in materia di ambiente e clima.

Questo è il quadro entro cui si inserisce il nuovo “Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali” (Decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34) che dopo un lungo percorso di consultazione pubblica e di concerto istituzionale tra le amministrazioni nazionali e regionali competenti in “materia forestale” ha aggiornato e contestualizzato all’ambito europeo e internazionale le precedenti norme nazionali in materia, introducendo un innovativo approccio in relazione alle competenze istituzionali e legislative attualmente vigenti.

BOX 1 - Servizi ecosistemici

In Europa negli ultimi anni si è sviluppato un lavoro rivolto sia alla classificazione, sia alla mappatura dei Servizi ecosistemici da parte del Millenium Ecosystem Assessment con il programma Mapping and Assessment of Ecosystem Services (MAES) del Joint Research Centre (JRC) e con una proposta di schema condiviso di classificazione (Common International Classification of Ecosystem Services - CICES), secondo la quale i Servizi ecosistemici sono distinti in 4 grandi categorie: supporto alla vita (es: ciclo dei nutrienti, formazione del suolo e produzione primaria), approvvigionamento (es: produzione di cibo, acqua potabile, materiali, legno e fibre, energia, o combustibile), regolazione (es. mitigazione climatica, maree, depurazione dell'acqua, controllo dell’erosione, impollinazione e controllo delle infestazioni, ecc.), valori culturali (es. estetici, spirituali, educativi, ricreativi, ecc.).


Testo unico in materia di foreste e filiere forestali

Il Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali (TUFF) disciplina il “settore forestale” ovvero la sola componente gestionale e produttiva della materia forestale, e rappresenta quindi la nuova Legge Quadro nazionale in materia di selvicoltura e filiere forestali, definendo gli indirizzi normativi unitari e il coordinamento di settore per le Regioni e i Ministeri competenti. La materia foreste nella legislazione italiana è contemporaneamente sottoposta alla competenza di differenti amministrazioni: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) e delle Regioni per gli aspetti concernenti la gestione del territorio e la produzione e trasformazione di beni; del Ministero della transizione ecologica (MiTE), con competenza primaria in materia di tutela e conservazione dell’ambiente e della biodiversità dell’ex Ministero dell’ambiente, (Mattm), e del Ministero dei beni e delle attività culturali (Mic) per la parte primaria inerente la conservazione del paesaggio. Il Mipaaf, a differenza del MiTE (ex Mattm) e del Mic, svolge solamente una funzione di indirizzo e coordinamento, in quanto la competenza primaria in materia di gestione territoriale e forestale rimane alle Regioni ed alle Province Autonome (Decreti delegati n. 11 del 1972 e n. 616 del 1977, legge Costituzionale n. 3 del 2001).

In questo contesto e per questo motivo il “riordino e semplificazione normativa in materia di agricoltura, selvicoltura e filiere forestali”, è stato delegato dal Parlamento al Governo con la Legge del 28 luglio 2016, n. 154, per essere quindi sviluppato attraverso il concerto dei tre Ministeri con le Regioni e le Province Autonome. Il prodotto di questa delega è il D.lgs. del 3 aprile 2018, n. 34 che abroga il D.lgs. del 18 maggio 2001, n. 227 dal titolo “Orientamento e modernizzazione del settore forestale” aggiornandone le disposizioni nazionali alla luce dei profondi mutamenti economici, sociali e soprattutto normativi e istituzionali che il contesto forestale nazionale, europeo e globale ha subito negli ultimi 17 anni. Dal 2001 ad oggi, infatti, l’ordinamento nazionale ha recepito direttive europee, attuato numerosi regolamenti e sottoscritto altrettanti impegni internazionali in materia di clima, ambiente e biodiversità, paesaggio, economia e bioeconomia, energia, sviluppo socioeconomico locale, cooperazione e commercio e cultura. Tematiche che prevedono sempre di più un coinvolgimento diretto del “settore forestale” e un ruolo “attivo” della Gestione Forestale Sostenibile. Inoltre, sempre più complesso è diventato il sistema istituzionale di ruoli e competenze, si sono accresciuti i limiti invalicabili posti dallo Stato alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, e soprattutto sono cambiate le esigenze socioeconomiche del territorio e le necessità del settore, con una sempre più crescente richiesta di beni “green” e servizi ambientali. A tutto questo si aggiunge inoltre un passaggio molto importante e delicato per il settore forestale nazionale che ha visto nel 2017 la soppressione del Corpo Forestale dello Stato e l’accorpamento all’Arma dei Carabinieri (D.lgs. del 19 agosto 2016, n. 177) per le funzioni di controllo e vigilanza, e l’istituzione presso il Mipaaf di una nuova Direzione generale foreste (Difor) con compiti di programmazione e coordinamento, con la conseguente necessità di ridefinire compiti e ambiti di competenza.

In questo contesto il TUFF, senza prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si propone di realizzare un’operazione di semplificazione dell’intero corpus normativo afferente alle sole competenze del Mipaaf garantendo la conservazione, la tutela e la gestione sostenibile dei boschi italiani. Le finalità del TUFF rimangono infatti quelle del D.lgs. di settore n. 227 del 2001, ovvero: “migliorare il potenziale protettivo e produttivo delle risorse forestali del Paese e lo sviluppo delle filiere locali a esso collegate, valorizzando il ruolo fondamentale della selvicoltura e ponendo l’interesse pubblico come limite all’interesse privato”, nei limiti di tutela e conservazione del patrimonio, garantiti e definiti in altro corpus normativo.

Il D.lgs. n. 227 del 2001, per molti versi innovativo e precursore, pur avendo anticipato la riforma costituzionale (Legge Cost. n. 3 del 2001) che attribuisce chiaramente alle Regioni, su indirizzo nazionale, la competenza esclusiva in materia di boschi per la sola funzione economico-produttiva, risultava sempre più inadeguato a garantire un efficace perseguimento degli impegni internazionali e degli obiettivi strategici europei. Soprattutto non sembrava più soddisfare il complesso sistema istituzionale di ruoli e competenze evolutosi dal 2001 e, nei limiti invalicabili posti dallo Stato alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, le crescenti esigenze socioeconomiche del territorio e le necessità del “settore forestale”. Non rappresentava più lo strumento nazionale di riferimento per il settore forestale nell’attuazione delle politiche e degli indirizzi internazionali in materia di sviluppo locale, conservazione ambientale e lotta al cambiamento climatico.

Obiettivo del TUFF è il riconoscimento politico e sociale delle funzioni ambientali, economiche e socioculturali svolte dalle foreste, nonché del ruolo della Gestione Forestale Sostenibile intesa quale strumento di responsabile tutela “attiva” di territorio e paesaggio, conservazione degli ecosistemi e diversità biologica, prevenzione dei processi di degrado da cause antropiche e naturali, salvaguardia della risorsa idrica, contenimento del cambiamento climatico e anche approvvigionamento delle filiere produttive nazionali e locali legate alla risorsa legno e quindi, per lo sviluppo socioeconomico delle aree interne del nostro Paese.

Secondo quanto previsto dalla Legge delega n. 154 del 28 luglio 2016 la revisione ed armonizzazione della normativa forestale sono state quindi completate in coerenza con la strategia nazionale del Programma Quadro per il Settore Forestale (Pqsf, 2008), la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea ed internazionale, riconoscendo in primo luogo “il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future” (Art. 1, TUFF).

Aggiornando unicamente le disposizioni già in vigore dal 2001, viene ribadito nel TUFF come gli aspetti ambientali e di conservazione della biodiversità e del paesaggio, di competenza centrale (trattati rispettivamente dal Codice Ambientale - D.lgs. n. 152 del 2006 - e dal Codice Urbani - D.lgs. n. 42 del 2004), non possano per la natura settoriale della materia trattata e per quanto previsto dall’ordinamento costituzionale, essere previsti e modificati in un atto di indirizzo e coordinamento come il TUFF ma solamente essere recepiti al sui interno per uno sviluppo sostenibile della selvicoltura e delle filiere forestali.

Coerentemente con la Strategia forestale europea, le Strategie nazionali per lo sviluppo sostenibile e la conservazione della biodiversità, nel TUFF si ribadisce il concetto di “gestione attiva” del patrimonio forestale, già introdotto dal Pqsf e inteso unicamente come “Gestione Forestale Sostenibile” (art. 3, com. 2) nella sua attuazione e come assunzione di responsabilità da parte del proprietario o gestore forestale (pubblici e privati), in contrasto all’abbandono colturale e al disinteresse del bene. Questo concetto riprende il dettato europeo e internazionale promosso dal processo Forest Europe che ispira tutta la parte più gestionale del testo (art. 6, 7, 8, 9, 10) in cui vengono tratteggiati gli “indirizzi minimi comuni nazionali” per una materia di competenza esclusiva delle Regioni. Con il TUFF la gestione del bosco ritorna quindi, ad essere espressione di una scelta colturale consapevole (conservativa o produttivistica) che trova la sua attuazione nella pianificazione forestale, quale unico strumento giuridico in grado di responsabilizzare i proprietari, pubblici o privati, nel garantire l’interesse pubblico posto sempre come limite all’interesse patrimoniale privato.

Il TUFF, frutto anche di difficili compromessi dovuti alla sua natura multifunzionale e multilivello, riorganizza il concetto di programmazione forestale (art. 6), formalizzando l’obbligo di definizione della Strategia forestale nazionale e di programmazione e pianificazione forestale della gestione, esaltando il concetto di responsabilità pubblica e privata nella tutela, conservazione e valorizzazione del bosco.

Maggiore attenzione rispetto al D.lgs. n. 227 viene data alle competenze e professionalità di chi opera in bosco, alla certificazione di prodotto e di processo, alla valorizzazione dei prodotti legnosi e non legnosi e alla fornitura di servizi ecosistemici generati da impegni silvoambientali e interventi aggiuntivi di gestione sostenibile. Il testo riconosce nei criteri internazionali della Gestione Forestale Sostenibile lo strumento operativo per garantire sicurezza, tutela, conservazione e sviluppo, e insiste nel promuovere una corretta e sostenibile gestione delle foreste quale strumento efficace a garantire le attuali necessità di tutela e governo del territorio, assetto idrogeologico e prevenzione antincendio, nonché per rispondere alle moderne esigenze economiche, produttive e occupazionali delle aree interne e di montagna e ai precisi obblighi internazionali ed europei assunti dal Governo italiano in materia di ambiente, bioeconomia, green economy e in particolare di lotta al cambiamento climatico.

Prevede definizioni minime e comuni (Art. 3) da applicare su tutto il territorio nazionale uniformando il linguaggio giuridico e tecnico, ponendo così limiti invalicabili di tutela. In particolare, definisce che cosa sia e non sia bosco e che cosa siano le aree assimilate a bosco (Art.3,com. 3, 4 e 5), e le attività di gestione forestale (selvicoltura, ingegneria naturalistica, viabilità forestale, ecc.). Nel rispetto delle competenze regionali rivede in modo più specifico e limitante le disposizioni sulla trasformazione del bosco e sulla sostituzione e concessione alla gestione delle proprietà forestali; definisce lo stato di abbandono colturale delle superfici forestali al fine di poter tutelare l’interesse e l’incolumità pubblica. Prevede strumenti di semplificazione amministrativa volti a promuovere l’accorpamento delle proprietà per promuovere una pianificazione e gestione su area vasta; per il recupero di aree di interesse agropastorale e borgate abbandonate e colonizzate da vegetazioni pioniere; per la gestione dei terreni di proprietà silente (superfici la cui proprietà non è più riconducibile ad un soggetto di diritto); per la realizzazione e adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e alla prevenzione e azione antincendio. Promuove la competenza e la professionalità degli operatori forestali attraverso l’istituzione degli elenchi o albi regionali e la formazione professionale. Riconosce i servizi ecosistemici (Pes) generati dalla gestione forestale sostenibile. Prevede in casi specifici, forme di agevolazione al governo e trattamento del bosco a favore di attività di gestione speciali, possibilità di intervenire con pratiche selvicolturali ordinarie in boschi gravati da doppio vincolo paesaggistico (vincolo paesaggistico dell’art. 142, com. 1, lett. g, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e s.m.i., e per le aree dichiarate di notevole interesse pubblico, ex art. 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e s.m.i). Introduce per la prima volta nell’ordinamento nazionale il concetto di “Bosco vetusto”, quale “superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, con una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno sessanta anni e con la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee”. Inoltre, viene previsto l’adozione di apposite disposizioni coerentemente a quanto previsto negli indirizzi della nuova EU Biodiversity Strategy, per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti.

Attribuisce un valore preminente a statistica, ricerca e sperimentazione in materia forestale, e per la prima volta nell’ordinamento nazionale riconosce la qualifica e le prescrizioni di tutela per i boschi vetusti. Per la delicata e complessa natura della materia trattata, e per i molteplici ruoli e interessi che rappresenta e che vengono coinvolti, il TUFF prevede, per una efficace e uniforme attuazione della norma su tutto il territorio nazionale la definizione di “criteri minimi nazionali” su temi prioritari da attuare per mezzo di specifici Decreti ministeriali, concertati tra i Ministeri competenti e le Regioni per rendere concreta, innovativa e unitaria la politica forestale. Il primo, e forse più importante, prevede la definizione di una nuova Strategia Forestale Nazionale (Art. 6, com. 1), a seguire le materie affrontate riguardano l’individuazione e definizione dei contenuti minimi per la formazione degli operatori forestali (Art. 10, com. 8, lett. b), per i Piani forestali di indirizzo territoriale (Art. 6, com. 7), per i parametri di accesso agli Albi regionali delle imprese forestali (Art. 10, com. 8, lett. a), per il riconoscimento dello stato di abbandono delle superfici ex agricole meritevoli di tutela (Art. 7, com. 11). Si prevede inoltre la definizione delle Linee guida di gestione forestale per le aree ritenute meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 136 del D.lgs. n. 42 del 2004 (Art. 7, com. 12), dei criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, tipologie e caratteristiche della viabilità forestale (Art. 9, com. 2), dei criteri minimi nazionali per l’esonero dagli interventi compensativi previsti in caso di trasformazione del bosco (Art. 8, com. 8).

Per il valore straordinario e multifunzionale che le foreste esprimono, per la complessità della materia in oggetto e per i corposi rinvii tecnici della normativa nazionale e regionale nel vasto arcipelago di accordi internazionali, norme europee, strategie, obiettivi e linee guida inerenti la tutela e gestione forestale e il settore ad esse collegato, alcune prime letture del decreto hanno sicuramente portato a conclusioni affrettate ed immotivatamente critiche, non considerando in primo luogo che il nuovo quadro normativo proposto con il D.lgs. n. 34 del 2018 si comporrà con dettaglio più chiaro quando i numerosi decreti applicativi saranno elaborati.

Dalla promulgazione del TUFF il Mipaaf, insieme alle Regioni e ai Ministeri competenti, ha lavorato intensamente per costruire, attraverso i decreti attuativi previsti una nuova base regolamentare di riferimento e indirizzo per il settore forestale nazionale e regionale. Con l’approvazione dei primi due Decreti attuativi vengono disciplinati i criteri minimi nazionali per la “formazione professionale” degli operatori forestali e per l’esecuzione degli interventi di gestione forestale (D.M. 4472 del 29.04.2020) e per l’iscrizione agli “albi regionali delle imprese” che eseguono lavori o forniscono servizi forestali (D.M. 4470 del 29.04.2020). Nello specifico, il D.M. 4472 si fa garante della qualificazione degli operatori professionali al fine di aumentarne le competenze, garantire la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del territorio, incrementando la sostenibilità degli interventi, oltre che migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori riducendo gli incidenti sul lavoro. Con il D.M. 4470, vengono invece poste le basi per la valorizzazione da parte delle Regioni delle migliori imprese del settore. Gli albi, infatti, garantiscono la qualità e la professionalità delle imprese, permettono di risparmiare tempo e risorse nei controlli amministrativi e di reperire in modo agevole le imprese con le caratteristiche necessarie a chi effettua la ricerca. L’iscrizione agli albi regionali inoltre esonera le imprese dall’obbligo di iscrizione al registro nazionale degli operatori istituito dal d.lgs. 178/2014 in ottemperanza del Reg. (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (la cosiddetta “Dovuta Diligenza”).

Sulla stessa linea, sono stati adottate le linee guida relative alla definizione dei criteri minimi nazionali per l'esonero dagli “interventi compensativi” conseguenti alla trasformazione del bosco in altro uso del suolo (D.M. n. 9219119 del 07.10.2020) riportando ad un minimo comun denominatore nazionale le differenze e sperequazioni regionali in materia che si sono sviluppate a seguito dell’attuazione del D. lgs. n. 227 del 2001. Già approvati invece dalla Conferenza Stato-Regioni sono gli schemi di decreto su Pianificazione e Viabilità che aspettano ora la promulgazione in Decreti ministeriali. In fase di lavorazione ma che vedranno una conclusione entro l’anno, rimangono i decreti in merito alla definizione della Strategia Forestale nazionale e alle disposizioni per la gestione e tutela dei boschi vetusti e per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti sulle superfici non considerate bosco (art.5, com. 2, lettera a) del D.lgs. n. 34 del 2018).

Con la redazione della nuova Strategia forestale nazionale le foreste ritornano al centro delle politiche del Mipaaf, e viene così riconosciuto il loro ruolo strategico e multifunzionale, come componente fondamentale del capitale naturale nazionale, fornitore di servizi ecosistemici, luogo di lavoro, fonte di sviluppo, di salute, bellezza, turismo, prevenzione del dissesto idrogeologico, lotta al cambiamento climatico.

Un processo lungo, come i tempi di crescita del bosco, che procederà attivamente promuovendo il confronto continuo e leale fra le istituzioni competenti e i principali portatori di interesse sociale ed economico. Un confronto che non potrà però dimenticare l’urgente necessità di dover ridare “valore al bosco” e alle attività a esso connesse. Si auspica una nuova e lungimirante stagione politica che garantisca e promuova un’azione efficace e congiunta tra le istituzioni competenti per la tutela, gestione e valorizzazione attiva e sostenibile del patrimonio forestale nazionale e delle sue filiere produttive, per lo sviluppo socio-economico delle aree interne nell’interesse del Paese e della società di oggi e di domani. Una stagione che riporti luce nella “selva oscura” della normativa nazionale e regionale in materia di boschi e filiere forestali.



Riferimenti bibliografici

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Romano R., 2018. Il Tuff: un parto lungo e travagliato; Dossier Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. Sherwood n. 234 - Maggio-Giugno 2018.

Romano R., 2018. Il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. Agriregionieuropa anno 14 n. 54, Set 2018.

Legge Forestale: la rivolta degli scienziati. In www.salviamoilpaesaggio.it, 27 febbraio 2018.

Un testo unico in materia forestale: perché è importante e urgente la sua approvazione. In www.georgofili.info, 28 febbraio 2018. 

Articolo uscito in origine su www.itempidellaterra.it



Raoul Romano

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Centro Politiche e bioeconomia, Osservatorio Foreste (Roma).





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