di Sergio Salvi
Una figura storica di scienziato per la quale il web si dimostra piuttosto avaro d’informazioni a carattere storico-biografico è quella di Antonio Zappi Recordati (1895-1964), fondatore e dirigente di Confagricoltura e pioniere dell’apicoltura in Italia. A dispetto di questa carenza documentale, le opere scritte di Zappi Recordati sono numerose e praticamente tutte rintracciabili presso le biblioteche italiane.
Nato a Imola e laureato in Agraria a Bologna nel 1921, il conte Zappi Recordati fondò nel 1953 la tuttora esistente Federazione Apicoltori Italiani (F.A.I.), sorta dalle ceneri di quella che fu la Sezione Apicoltori Italiani presieduta dallo stesso Zappi ed appartenente alla Confederazione Nazionale Fascista Agricoltori.
Sono incappato accidentalmente nel nome di questo studioso leggendo un articolo sul miele pubblicato nel 1936 da Italo Ghinelli e Venanzio Calisti, due ricercatori dell’Università di Camerino in tutt’altre faccende affaccendati ma che si occuparono una tantum anche di qualità del miele. L’articolo in questione si apre proprio con un riferimento nientemeno che ad uno schema di legge attribuito a Zappi Recordati e contenente dei provvedimenti ritenuti idonei a salvaguardare l’industria del miele, che ritengo interessante ed utile riprendere e riproporre di seguito.
Nella bozza di legge non mancano i riferimenti al miele di provenienza estera, per il quale Zappi Recordati ritiene:
(a) “che non possa essere introdotto, messo in circolazione e vendita, se non con l’indicazione del paese di origine, la quale dovrà figurare sul coperchio dei recipienti, nei quali viene offerta al compratore, in caratteri indelebili, non che sugli imballaggi relativi”;
(b) “che non possa essere venduto al dettaglio se non dietro applicazione nei recipienti che lo contengono di una etichetta speciale, ben visibile e distinta, con la dicitura “miele estero” in lettera proporzionale alla grandezza del recipiente”;
(c) “che debba sempre essere accompagnato da una fattura nella quale lo speditore dichiari che la merce risponde alle condizioni di purezza indicata a proposito del miele Nazionale, pena, ove non si riscontri esatta, la importazione e la vendita della merce stessa come succedaneo”;
(d) “che non possa essere messo in vendita mescolato al miele Nazionale, se non con la indicazione ben chiara di “miele estero e miele nazionale mescolati””.
Di questa bozza di legge di ottant’anni fa sorprendono l’attualità e la chiarezza delle norme proposte in materia di qualità e tracciabilità del prodotto, due must richiesti dalla moderna etichettatura.
Bibliografia
Ghinelli I., Calisti V., 1936. La diastasi del miele: ricerche sperimentali su alcuni mieli delle provincie di Ancona e Macerata, Rivista di Apicoltura, Vol. 5, pp. 25-34.
Salvi S., 2015. Il ruolo dell’Università di Camerino nella ricerca scientifica agroalimentare tra Ottocento e Novecento (1861-1961), Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Camerino.
Nato a Imola e laureato in Agraria a Bologna nel 1921, il conte Zappi Recordati fondò nel 1953 la tuttora esistente Federazione Apicoltori Italiani (F.A.I.), sorta dalle ceneri di quella che fu la Sezione Apicoltori Italiani presieduta dallo stesso Zappi ed appartenente alla Confederazione Nazionale Fascista Agricoltori.
Sono incappato accidentalmente nel nome di questo studioso leggendo un articolo sul miele pubblicato nel 1936 da Italo Ghinelli e Venanzio Calisti, due ricercatori dell’Università di Camerino in tutt’altre faccende affaccendati ma che si occuparono una tantum anche di qualità del miele. L’articolo in questione si apre proprio con un riferimento nientemeno che ad uno schema di legge attribuito a Zappi Recordati e contenente dei provvedimenti ritenuti idonei a salvaguardare l’industria del miele, che ritengo interessante ed utile riprendere e riproporre di seguito.
Per quanto riguarda il miele nazionale, Zappi Recordati ritiene:
(a) “che non possa essere messo in commercio se non distinguendolo a seconda del metodo col quale venne estratto dai favi (miele centrifugato, miele colato, miele torchiato)”;
(b) “che solo quello centrifugato, essendo considerato puro e di prima qualità, possa essere venduto sotto tale denominazione, mentre quello colato e torchiato non possa essere invece messo in commercio se non con la qualifica relativa e come miele di seconda qualità”;
(c) “che sia vietata la vendita, come tale, del miele al quale siano state addizionate sostanze estranee alla sua normale composizione, nel qual caso, dovendosi ritenere non genuino, dovrebbe anche dar luogo all’applicazione di severe sanzioni”;
(d) “che quando il miele non corrisponda alle condizioni di purezza di cui sopra, debba considerarsi come sostanza succedanea e pertanto non possa essere venduto sotto il nome di miele o sotto una denominazione nella quale entri la parola miele; che nell’imballaggio di tale succedaneo e nel materiale da impiegarsi per la sua pubblicità, oltre a non dover figurare mai la predetta denominazione, non debbano nemmeno figurare disegni di api, favi od altro”;
(e) “che per la vendita al dettaglio il miele deve essere contenuto in convenienti recipienti (di latta, vetro, cartone paraffinato, ecc.) assolutamente puliti e muniti di etichetta nella quale oltre al nome del produttore o del commerciante che ne cura la vendita, figuri chiaramente la dicitura “miele centrifugato” o “colato” o “torchiato”, a seconda della qualità che presenta e, quando sia possibile, anche la sorgente principale di nettare dalla quale proviene (miele di acacia, di sulla, ecc.)”.
(a) “che non possa essere messo in commercio se non distinguendolo a seconda del metodo col quale venne estratto dai favi (miele centrifugato, miele colato, miele torchiato)”;
(b) “che solo quello centrifugato, essendo considerato puro e di prima qualità, possa essere venduto sotto tale denominazione, mentre quello colato e torchiato non possa essere invece messo in commercio se non con la qualifica relativa e come miele di seconda qualità”;
(c) “che sia vietata la vendita, come tale, del miele al quale siano state addizionate sostanze estranee alla sua normale composizione, nel qual caso, dovendosi ritenere non genuino, dovrebbe anche dar luogo all’applicazione di severe sanzioni”;
(d) “che quando il miele non corrisponda alle condizioni di purezza di cui sopra, debba considerarsi come sostanza succedanea e pertanto non possa essere venduto sotto il nome di miele o sotto una denominazione nella quale entri la parola miele; che nell’imballaggio di tale succedaneo e nel materiale da impiegarsi per la sua pubblicità, oltre a non dover figurare mai la predetta denominazione, non debbano nemmeno figurare disegni di api, favi od altro”;
(e) “che per la vendita al dettaglio il miele deve essere contenuto in convenienti recipienti (di latta, vetro, cartone paraffinato, ecc.) assolutamente puliti e muniti di etichetta nella quale oltre al nome del produttore o del commerciante che ne cura la vendita, figuri chiaramente la dicitura “miele centrifugato” o “colato” o “torchiato”, a seconda della qualità che presenta e, quando sia possibile, anche la sorgente principale di nettare dalla quale proviene (miele di acacia, di sulla, ecc.)”.
Nella bozza di legge non mancano i riferimenti al miele di provenienza estera, per il quale Zappi Recordati ritiene:
(a) “che non possa essere introdotto, messo in circolazione e vendita, se non con l’indicazione del paese di origine, la quale dovrà figurare sul coperchio dei recipienti, nei quali viene offerta al compratore, in caratteri indelebili, non che sugli imballaggi relativi”;
(b) “che non possa essere venduto al dettaglio se non dietro applicazione nei recipienti che lo contengono di una etichetta speciale, ben visibile e distinta, con la dicitura “miele estero” in lettera proporzionale alla grandezza del recipiente”;
(c) “che debba sempre essere accompagnato da una fattura nella quale lo speditore dichiari che la merce risponde alle condizioni di purezza indicata a proposito del miele Nazionale, pena, ove non si riscontri esatta, la importazione e la vendita della merce stessa come succedaneo”;
(d) “che non possa essere messo in vendita mescolato al miele Nazionale, se non con la indicazione ben chiara di “miele estero e miele nazionale mescolati””.
Di questa bozza di legge di ottant’anni fa sorprendono l’attualità e la chiarezza delle norme proposte in materia di qualità e tracciabilità del prodotto, due must richiesti dalla moderna etichettatura.
Bibliografia
Ghinelli I., Calisti V., 1936. La diastasi del miele: ricerche sperimentali su alcuni mieli delle provincie di Ancona e Macerata, Rivista di Apicoltura, Vol. 5, pp. 25-34.
Salvi S., 2015. Il ruolo dell’Università di Camerino nella ricerca scientifica agroalimentare tra Ottocento e Novecento (1861-1961), Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Camerino.
Sergio Salvi
Laureato
in Scienze Biologiche presso l’Università di Camerino, nel corso della
sua attività di ricercatore si è occupato di genetica lavorando presso
Enti di ricerca pubblici e privati. Attualmente svolge attività di
ricerca e divulgazione storico-scientifica su tematiche riguardanti il
settore agroalimentare e la genetica agraria in particolare (biografia
storico-scientifica di Nazareno Strampelli, origine ed evoluzione delle
varietà tradizionali di frumento e del concetto di prodotto tipico,
recupero di varietà agrarie d’interesse storico).
Una persona SERIA, direi. Un antesignano di quelli che oggi difendono la qualità dei cibi e l'etichettatura degli stessi.
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